Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 82/2024, pubblicata lo scorso 2 aprile, l'art. 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (...)”.
La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E stabilisce che l'applicazione di questa esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo; a tal fine, in particolare, le prestazioni devono essere:
“a) di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale [ndr. requisito oggettivo];
b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni [ndr. requisito soggettivo]”.
Con specifico riferimento a quest'ultimo requisito, la citata circolare prevede che per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti pubblici, “il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento” (cfr. paragrafo 4, circolare n. 22/E del 2008).
Il requisito soggettivo è, ovviamente, finalizzato a concedere l'esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica o formativa ma esclusivamente a quelli che la Pubblica Amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche o formative aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico (cfr. risoluzione n. 134 del 2005, richiamata dalla risoluzione n. 308 del 2007).
Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, non conferisce tuttavia automaticamente l'esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno), occorrendo che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso: la risoluzione 15 marzo 2007, n. 53 chiarisce, infatti, che “il riconoscimento di cui all'art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare” (cfr. sul punto anche la risposta n. 25 del 14 gennaio 2022, che richiama la precedente risoluzione n. 47/E del 18 aprile 2011).
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