Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, adottato con il d.lgs. n. 36/2023, è composto da un «corpus» normativo che regola le macro‐fasi di sviluppo del ciclo di realizzazione degli appalti e delle concessioni (dei contratti di PPP) e da una serie di allegati, che specificano la disciplina di singoli istituti.
Fatta eccezione per alcuni elementi (per i quali è richiesta l’adozione di alcuni decreti ministeriali attuativi entro maggio 2023), il nuovo Codice dei contratti pubblici è «autoesecutivo», ossia non necessità di regolamenti, linee‐guida o altri strumenti di disciplina secondaria per la sua applicazione.
Molte disposizioni del «corpus» normativo del Codice (articoli 1‐229) e degli allegati contengono elementi innovativi nella disciplina delle quattro macro‐fasi (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione).
Il d.lgs. n. 36/2023 si applica agli appalti pubblici e alle concessioni (nonché ai contratti di partenariato pubblico‐privato). Le disposizioni del Codice si applicano da parte dei soggetti titolari di permessi di costruire in relazione ai lavori a scomputo.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non si applica ai contratti attivi, ai contratti gratuiti (anche quando determinano occasioni di guadagno) e ai contratti di società. Il d.lgs. n. 36/2023 non si applica a un’ampia tipologia di appalti (es.
per servizi finanziari) e concesssoni, individuati nella parte III della Direttiva 2014/24/UE.
A cura di Alberto Barbiero
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