Attenuazione dei vincoli allo scorrimento di graduatorie; estensione dello scavalco condiviso; possibilità di stabilizzazione dei dirigenti nei comuni; possibilità per gli enti di assumere pensionati come vertici degli uffici di staff degli organi politici; ampliamento della possibilità per i comuni di assumere giovani
Nel corso del mese di agosto sono stati convertiti in legge i decreti n. 61 e 75 ed è stato emanato il decreto legge n. 105. Tutte e tre queste disposizioni contengono importanti novità per il personale delle PA e dei comuni.
Ecco il dettaglio delle più importanti novità.
LA UTILIZZAZIONE DEGLI IDONEI
Vengono riscritte dall’articolo 28 ter del d.l. n. 75/2017 le previsioni dettate dal dl n. 44/2023 di limitazione del numero di idonei nei concorsi pubblici. Si ribadisce il principio che essi non possono essere superiori al 20% dei posti messi a concorso (il che costituisce un chiarimento rispetto alle precedenti disposizioni). Si chiarisce che in tale tetto sono compresi anche la rinuncia alla assunzione, il mancato superamento del periodo di prova e le dimissioni intervenute nei primi 6 mesi, che ricordiamo essere di norma la durata del periodo di prova. Si stabilisce che questo limite non si applica ai concorsi per l’assunzione del personale educativo e scolastico, compresi quelli assunti dai comuni e dalle unioni dei comuni. Ed inoltre, che non si applica alle procedure concorsuali bandite da regioni, province, enti locali ed anti controllati o partecipati da tali soggetti, nelle quali è previsto un numero massimo di posti messi a concorso pari a 20, nonché ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed alle assunzioni a tempo determinato. Il Ministero della PA è delegato a dettare eventuali ulteriori misure applicative.
LO SCAVALCO CONDIVISO
La possibilità di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altri enti locali viene dalla legge di conversione del d.l. n. 75/2017 estesa, oltre che alle unioni dei comuni, alle comunità montane ed ai concorsi, anche ai comuni fino a 25.000 abitanti. Ricordiamo che il comma 557 della legge n. 311/2004 aveva previsto questa possibilità per i comuni fino a 5.000 abitanti e che la legge di conversione del d.l. n. 44/2023 aveva esteso questa possibilità ai comuni fino a 15.000 abitanti. Ricordiamo che la disposizione riguarda i dipendenti degli enti locali a tempo pieno.
LE STABILIZZAZIONI
La stessa legge di conversione del d.l. n. 75/2023 amplia a coloro che maturano 36 mesi di anzianità entro il 31 dicembre 2026 la possibilità di essere stabilizzati con una riserva non superiore al 50% dei posti che l’ente intende coprire. Questa possibilità viene estesa, il che costituisce una novità assoluta, anche al personale dirigenziale. Oltre al requisito della anzianità di 36 mesi negli ultimi 5 anni presso lo stesso ente, viene richiesto che l’assunzione sia stata effettuata “previo esperimento di procedure selettive e comparative”. Gli oneri per queste assunzioni vanno finanziate nell’ambito delle capacità assunzionali.
LA UTILIZZAZIONE DEI PENSIONATI
Viene disposta dal d.l. n. 105/2023 l’abrogazione della disposizione dettata dall’articolo 1 comma 4 bis, del d.l. n. 44/2023, che consentiva il trattenimento in servizio dei dirigenti generali in possesso di “specifiche professionalità” fino al 31 dicembre 2026 e viene consentito il conferimento di incarichi dirigenziali al personale in quiescenza relativamente agli “incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”. Rimangono comunque salvi gli effetti dei provvedimenti di conferimento e/o conferma di tali incarichi adottati prima della entrata in vigore del decreto e comunque fino alla fine del 2026. La disposizione, quindi, non riguarda tutti i dirigenti e, a maggior ragione, non si estende a coloro che svolgono incarichi di elevata qualificazione nelle amministrazioni prive di dirigenti.
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI CONCORSI
La sospensione dei termini per le procedure concorsuali dallo 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023 per tutte le pubbliche amministrazioni nei confronti di coloro che sono residenti nei comuni alluvionati non è un obbligo previsto dalla legge, ma una semplice facoltà. Siamo all’articolo 4 della legge di conversione del dl n. 61/2023. E’ questa la novità di maggiore rilievo che impatta su tutte le pubbliche amministrazioni italiane contenuta nel decreto legge n. 61/2023 nel testo che è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023. Sono comunque esclusi da tale sospensione termini dei concorsi per il personale del servizio sanitario e della protezione civile.
LE ASSUNZIONI DI GIOVANI
Sono introdotte dalla legge di conversione del dl n. 75/2023 modifiche alle regole per le assunzioni di giovani da parte delle PA introdotte dal recente dl. n. 44/2023, con in particolare la estensione di queste disposizioni per gli enti locali. Viene previsto l’aumento della possibilità di assumere giovani sia con contratto di apprendistato sia di formazione e lavoro fino al tetto del 20% delle proprie capacità assunzionali, e non del 10% consentito alle altre PA, e comunque per almeno 1 unità. Queste assunzioni possono essere effettuate senza dare corso alla preventiva comunicazione alla Funzione Pubblica ed alla struttura regionale per l’eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità, cioè alla procedura prevista dall’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.
A cura di Arturo Bianco
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