Fissazione del termine del 20 luglio per la trasmissione in modalità telematica tramite Sico del conto annuale del personale, con riferimento ai dati dell’anno 2021 e, principale novità, la sterilizzazione dal calcolo del tetto del salario accessorio delle variazioni di indennità legate alla modificazione delle convenzioni di segreteria.
Con la recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10 giugno “Il conto annuale 2021 – rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001” vengono dettate le indicazioni per la trasmissione di questo assai importante documento da parte di tutte le PA alla Ragioneria Generale dello Stato. Il termine per l’invio è fissato al prossimo 20 luglio, come sempre esclusivamente in modalità telematica, utilizzando SICO, cioè il conto annuale del personale. La possibilità di trasmissione è stata aperta lo scorso 10 giugno, cioè dalla data di emanazione della circolare. Le novità di maggiore rilievo sono dettate per la rilevazione dei dati sul trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, con particolare riferimento alle variazioni determinate dalla modifica delle convenzioni di segreteria e con la esclusione dei diritti di segreteria, degli incentivi per le gestioni associate e per la nomina a direttore generale dalle voci comprese nel tetto del salario accessorio. Le altre principali novità possono essere così sintetizzate: concreta applicazione delle nuove disposizioni sulle progressioni verticali e sul contratto nazionale dei dirigenti e dei segretari del 17.12.2020, ivi compreso che, per i dirigenti, “la RIA dei cessati 2021 (valore annuo e rateo) incrementerà il fondo unicamente a decorrere dal 2022 e sarà quindi rilevata dal prossimo Conto Annuale” ed infine l’inserimento una tantum nella parte variabile del fondo del 2021 dei risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione nel 2020 delle somme destinate ai buoni pasto dei dipendenti.
LE INDICAZIONI OPERATIVE
In ogni ente deve essere individuato come “responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata dall’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, è ritenuto responsabile l’Organo di rappresentanza dell’Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione”.
Inoltre, il conto deve essere sottoscritto dall’organo di controllo interno: “Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della stampa dell’intero modello certificato… La verifica da parte dell’organo di controllo è successiva all’inserimento dei dati in SICO.. Per il tramite dell’amministrazione, l’Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati .. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione… l’organo di controllo interno vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa)”.
LE NOVITA’ PER IL SALARIO ACCESSORIO DEI SEGRETARI
Ci viene subito detto che “sono oggetto di rilevazione le seguenti voci retributive: Retribuzione di posizione, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all’articolo 41 del CCNL 1998-01, commi 4 e 5; Maggiorazione retribuzione di posizione, ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del CCNL 1998-01 e del Contratto integrativo di livello nazionale del 22 dicembre 2003, in presenza delle condizioni oggettive e soggettive ivi descritte; Galleggiamento retribuzione di posizione fino a concorrenza della retribuzione di posizione stabilita nell’ente per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, ai sensi dell’articolo 41, comma 5 del CCNL 1998-01 e dell’articolo 107, comma 2, del CCNL 2016-2018; Retribuzione di risultato, come individuata dall’articolo 42, comma 2 del CCNL 1998-01 e successivamente incrementata secondo le indicazioni dell’articolo 5, comma 1 del CCNL 2002-05 e dell’articolo 4, comma 1, del CCNL 2004-05. Non sono oggetto di rilevazione nella tabella 15 le seguenti voci retributive: i diritti di segreteria, che allo stato sono considerati come conto terzi etero-finanziato assimilabile agli incentivi per le funzioni tecniche ed ai compensi ai professionisti legali e pertanto risultano irrilevanti ai fini della verifica del limite 2016; la retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, in relazione alle indicazioni che si desumono nel parere ARAN SEG032/2003, confermate dal parere ARAN AFL4/2021; l’indennità per funzioni di Direttore Generale, nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle province (art. 44 CCNL 1998-01)”.
Viene chiarito che, “in caso di segreteria convenzionata, l’ente deve indicare nella tabella 15 le risorse per il trattamento accessorio del Segretario comunale e provinciale oggetto di rilevazione, rapportandole alla effettiva quota a proprio carico (come individuata formalmente nella convenzione) e a prescindere da quale ente effettui direttamente il pagamento o dai diversi meccanismi di rimborso concordati; ai fini del monitoraggio, rilevano infatti unicamente le quote di riparto del complesso della retribuzione accessoria come formalizzate dalla convenzione”.
Per il calcolo del rispetto del tetto del salario accessorio complessivo di tutto il personale e dei dirigenti, ivi compresi i segretari, di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, si pone l’attenzione sulla circostanza che “le convenzioni di segreteria tra due o più enti possono mutare rispetto alla situazione effettivamente osservata nel 2016. Tali modifiche, a parità di retribuzione accessoria complessivamente spettante al segretario rispetto al 2016, determinano effetti che appaiono irragionevoli sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista logico-sistematico: per l’ente la cui quota di convenzione si incrementa, ovvero che passa da una situazione di segreteria convenzionata nel 2016 a quella di segretario titolare di sede unica nell’anno di riferimento, si indurrebbe un corrispondente superamento del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017; per l’ente invece la cui quota di convenzione si riduce (o che passa da uno stato di segretario titolare di sede unica nel 2016 ad un regime di segreteria convenzionata nell’anno di riferimento), si genererebbe un corrispondente spazio finanziario al di sotto del limite, spazio che potrebbe essere utilmente utilizzato per incrementi accessori sia del segretario che del restante personale, dirigente e non dirigente… in sede di verifica del limite di spesa 2016, l’algoritmo del Conto annuale controlla che le voci accessorie soggette a limite complessivamente spettanti al segretario comunale e provinciale non si incrementino rispetto all’anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola amministrazione (segretario titolare di sede unica) oppure di più amministrazioni (segreteria convenzionata). Dal punto di vista applicativo, tale verifica è operata attraverso la quantificazione delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione accessoria del Segretario comunale o provinciale nell’anno 2016 (quindi, in caso di segreteria convenzionata, delle risorse complessivamente destinate da parte tutti gli enti in convenzione), moltiplicate per la percentuale di quota di convenzione in essere nello specifico anno di rilevazione.
La informiamo che il corso sul CONTO ANNUALE 2021 (Il Conto annuale 2021 – Enti Locali – Presentazione della circolare RGS n. 25 del 10 giugno 2022 – Gestione pratica della rilevazione nella piattaforma Si.Co.) è in programmazione per le seguenti date:
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